Lo studio legale Marro si è occupato di una vicenda e nello specifico di una sanzione disciplinare irrogata ad un militare dell'Arma dei Carabinieri nel 2016 e che ha avuto un lieto fine solo nel 2019 attraverso l'annullamento della sanzione disciplinare.
La vicenda non è di poco conto, sia perché il Tribunale Amministrativo ha riconosciuto l'eccesso di potere per macroscopico errore nella valutazione dei fatti, ma anche perché il militare si è visto riconoscere un notevole importo per il riconoscimento delle spese di lite.
Lo Studio si è occupato tra gli altri del caso di un Ispettore dell’Arma dei Carabinieri, a cui l’Amministrazione aveva comminato la sanzione disciplinare di corpo, per aver egli, in violazione degli artt. 717 (senso di responsabilità) e 732, comma 5, lett. a) e b) (contegno del militare) c.p.m.p., intrattenuto una relazione di amicizia con una donna OMISSIS , arrestata in flagranza di reato per OMISSIS.
La mancanza commessa, tale, per l’Amministrazione, da giustificare la sanzione del rimprovero, sarebbe stata attribuibile dunque ad un minore senso di responsabilità del militare, per aver egli instaurato, trascurando la prudenza che il suo delicato incarico impone e sottacendo la propria reale identità, un rapporto confidenziale con tale donna.
LE NORME CONTESTATE
Art. 717 – Senso di responsabilità:Il senso di responsabilità consiste nella convinzione dellanecessità di adempiere integralmente ai doveri, che derivano dallacondizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionalidelle Forze armate.
Art. 732, co. 5 – Contegno del militare:Il personale dell’Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno […] ai seguenti ulteriori doveri:
- a) mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa;
- b) osservare i doveri del suo stato, anche nel contrarre relazioni o amicizie […].
L'avvocato Mariapaola MARRO, incaricata dal militare di proporre ricorso al TAR avverso la sanzione disciplinare ha contestato punto per punto la sanzione disciplinare irrogatagli con particolare riferimento al merito della vicenda specificando e sottolineando la totale estraneità del militare ai fatti contestati alla donna.
IL PROVVEDIMENTO
Il Tribunale adìto ha quindi accolto nella fase di merito il ricorso annullando conseguentemente la sanzione disciplinare comminata. È stato ritenuto infatti che le contestazioni sollevate al militare non evidenziano alcuna mancanza disciplinare da parte sua, non avendo la relazione intrattenuta nulla a che vedere con lo svolgimento dei compiti di istituto o con il comportamento prudenze che un militare deve tenere anche al di fuori dell’orario di servizio.
Dalla documentazione prodotta emergeva chiaramente come, durante i pochi mesi di contatto, il militare fosse stato totalmente all’oscuro della condotta di vita della donna, non essendo peraltro emerso alcun elemento che potesse destare in lui alcun sospetto. Riconoscendo, dunque, la piena buona fede del militare e il comportamento sempre impeccabile da lui mantenuto anche in servizio – circostanza, questa, non contestata dalla difesa dell’Amministrazione e quindi pacifica – il T.A.R. ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato il provvedimento disciplinare impugnato condannando l'amministrazione ad oltre 5000 € di spese di giudizio.
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