di S. Maiella
Lo Studio legale Marro, nell'ambito dell'assistenza a personale in divisa su cause di separazione e divorzio ha affrontato diverse volte l'annosa problematica relativa all'assegno per il coniuge lavoratore nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio. La sentenza della Corte di Cassazione del 10.05.2017 n. 11504 è intervenuta sul tema dell’assegno divorzile invertendo la direzione interpretativa, sia per quanto riguarda il riconoscimento dello stesso e sia per quanto riguarda la sua quantificazione.
PREMESSA
L’assegno di mantenimento – o assegno di divorzio – è previsto dalla l. 898/70, art. 5, comma 6. Affinchè l’assegno di mantenimento possa essere riconosciuto è necessario l’accertamento giudiziale della mancanza di “mezzi adeguati” dell’ex coniuge richiedente l’assegno stesso, o comunque la sua impossibilità di procurarsi i dovuti mezzi di sussistenza per ragioni oggettive.
I PRINCIPI
La Corte di Cassazione ha ribadito quelli che già sarebbero dovuti essere i principi cardine da seguire per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento al coniuge economicamente più debole e che da qualche anno stavano iniziando a prendere piede.
Il primo principio è sicuramente quello dell’autoresponsabilità economica. Questo principio è quello che deve caratterizzare la fase in cui il giudice si trova a dover decidere se riconoscere o meno l’assegno. La decisione del giudice dovrà basarsi sulla completezza della prova – che deve essere fornita dal coniuge richiedente l’assegno – della mancanza dei mezzi di sussistenza adeguati o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. In particolare la Corte individua espressamente 4 indici di riferimento:
- Il possesso di redditi di qualsiasi specie;
- Il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari del richiedente;
- La capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente e autonomo;
- La stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Il secondo principio attiene invece al momento della quantificazione dell’assegno di mantenimento ed è il principio della solidarietà economica(artt. 3 e 23 Cost). Una volta provata l’insussistenza di mezzi di sostentamento adeguati e l’incapacità di reperimento degli stessi, il giudice si troverà a dover riconoscere l’assegno al coniuge richiedente e quindi a quantificarlo. Tale operazione dovrà essere fatta tenendo in considerazione vari elementi, come ad esempio: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, e tutto ciò valutato in relazione alla durata del matrimonio.
CONCLUSIONE
Secondo la Corte quindi l’assegno di mantenimento NON dovrà essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole “se è accertato che quest’ultimo è ‘economicamente indipendente’ o è effettivamente in grado di esserlo”, e tale accertamento dovrà essere fatto avendo riguardo agli indici di cui si è detto.
COSA È CAMBIATO RISPETTO AL PASSATO
Se in passato non era da escludere l’attribuzione dell’assegno di mantenimento al coniuge più povero, ora, secondo questo nuovo orientamento giurisprudenziale, i giudici dovranno fare più attenzione alle ragioni che determinano la situazione economicamente più sfavorevole del richiedente. Infatti solo se il richiedente non ha i mezzi di sostentamento idonei per condurre una vita dignitosa e dimostra di non essere in grado, per ragioni oggettive, di procurarseli, allora solo in questo caso avrà diritto all’assegno di mantenimento. Pertanto a nulla servirà il riferimento al tenore di vita tenuto dagli ex coniugi durante il matrimonio.
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